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Coronavirus: tutti i provvedimenti zona per zona

L’Italia è stata divisa in tre zone dal nuovo provvedimento firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Tra le novità per i locali aperti al pubblico in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, quello dell’obbligo di garantire la distanza fra visitatori di almeno un metro. Si tratta del cosiddetto criterio droplet.

In questo articolo

Coronavirus tutti i provvedimenti: la zona Rossa

Le misure per gli 11 comuni della zona rossa sono particolarmente severe. Resta il divieto di allontanamento dal territorio comunale e il relativo divieto di accesso in dieci comuni della Lombardia:

Gruppo San Donato

  1. Bertonico,
  2. Casalpusterlengo,
  3. Castelgerundo,
  4. Castiglione d’Adda,
  5. Codogno,
  6. Fombio,
  7. Malco,
  8. San Fiorano,
  9. Somaglia,
  10. Terranova dei Passerini.

Un comune della zona rossa è infine in Veneto, si tratta di Vò Euganeo.

In questi undici comuni sono sospesi gli eventi, le manifestazioni,  le riunioni in luoghi pubblici e privati di qualsiasi tipo.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado 

Confermata la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta possibile svolgere attività formative a distanza. Fino al 15 marzo sono sospesi i viaggi di istruzione in Italia o all’estero.

Chiuse tutte le attività commerciali non essenziali

Prorogata la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto.

Per accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità occorre indossare dispositivi di protezione individuale o adottare particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente.

Sospese aperture degli uffici pubblici e dei musei

Contestualmente sono sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto. Sospesi anche i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Rinviate a data da destinarsi le procedure per i concorsi pubblici e privati.

Sospesi servizi di trasporto

Decisa la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti.

Sospese le attività lavorative

Confermata la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità. Sospeso anche lo svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati nel comune o nell’area interessata, se lavorano in altre zone.

Deroghe al provvedimento 

Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali.

Limitati anche i lavori dei Tribunali

Fino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

Coronavirus tutti i provvedimenti: la zona Gialla

Per zona gialla si intendono i territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona.

Sospesi eventi e competizioni sportive

Fino all’8 marzo sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”.

Vietate le trasferte

Confermato il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni della zona gialla e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle altre regioni e province.

Sospese attività culturali, ludiche o religiose

Restano sospese fino all’8 marzo tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico. Si tratta di cinema, teatri, cerimonie religiose, discoteche e grandi eventi.

Deroga per gli impianti sciistici

È consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza su funicolari, funivie e cabinovie.

Sì condizionato all’apertura dei luoghi di culto

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative che possono evitare assembramenti di persone. Si deve tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Ci dev’essere una distanza di almeno un metro.

Confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

Confermata la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani.

Deroga per i corsi di medici in formazione specialistica

Possono continuare a frequentare i corsi per i medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza.

Sospesi i concorsi pubblici e privati

Resta confermata la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Esclusi i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile.

Disposizioni per bar, pub e ristoranti

Lo svolgimento delle attività di ristoranti, bar e pub è consentita a condizione che il servizio sia fornito per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Rispetto delle distanze per le attività commerciali diverse dalla ristorazione

L’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Anche in questo caso si deve tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. Bisogna garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Musei e luoghi di cultura

Anche l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è possibile a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Occorre tenere sempre conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Provvedimenti per aree di degenza e di residente sanitarie assistenziali

È prevista la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere e la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Sospesi i congedi del personale sanitario 

Confermata la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Privilegiare le riunioni da remoto

È previsto l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per queste province è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza

In tali territori si applica anche la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Coronavirus tutti i provvedimenti: zona verde

Queste sono misure applicabili sull’intero territorio nazionale. 

Smart working

Si prevede la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Sospesi i viaggi di istruzione

Sospesi fino al 15 marzo i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati.

Obbligo di certificato medico dopo un’assenza da scuola

Resta l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva.

Sì alle lezioni telematiche 

È possibile per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Proroga dei termini per l’esame di guida

Prevista la proroga dei termini per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria.

Soluzioni disinfettanti fuori dagli uffici pubblici

Ci devono essere soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nelle pubbliche amministrazioni e nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico.

Sanificazione per i mezzi pubblici 

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Nelle zone in cui si possono fare i concorsi, vietati gli assembramenti

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone.

Resta la quarantena per chi entra in Italia da Paesi a rischio o dai comuni della zona rossa

Chiunque abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.

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