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Il testamento biologico è legge: ecco cosa cambia

È arrivato il via libera definitivo alla legge che introduce nel nostro Paese il testamento biologico

La legge non introduce né l’eutanasia
né il suicidio assistito

Il diritto di rifiutare le cure non significa che una persona o un medico possano mettere in atto condotte che portino alla morte del paziente. Nel nostro ordinamento eutanasia e suicidio assistito restano due reati gravi.

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Gruppo San Donato

Rifiuto della cura

Una volta che è stato puntualmente informato sulle conseguenze delle sue scelte, il paziente ha il diritto di rifiutare qualunque trattamento sanitario, compresi quelli che garantiscono la sopravvivenza.

Diritto alle cure condivise e alle scelte terapeutiche

Fino al momento in cui la persona è cosciente e capace, può liberamente esprimere la propria volontà per quanto riguarda le scelte terapeutiche e le cure. La volontà può essere sempre cambiata con un consenso informato e scritto. Il paziente, in caso di malattie degenerative, che prevedono la possibilità di perdere in futuro la capacità di intendere e volere, può stabilire insieme al medico un piano di terapie valido per il periodo successivo alla perdita della capacità di intendere e volere del paziente.

Il ruolo della famiglia nella scelta del paziente

La persona può liberamente scegliere di coinvolgere nelle scelte di cura che lo riguardano qualsiasi persona, quindi non solo il coniuge, i genitori o un convivente, ma anche un amico. Finché è capace di intendere e volere comunque nessuno può decidere per lui.

Chi decide per i minori?

Come per tutte le altre questioni legali che li riguardano, sono sempre i genitori a decidere. Il minore deve essere comunque ascoltato. La sua opinione conta in misura direttamente proporzionale al grado di maturità e all’età. In caso di conflitto tra i genitori decide il Tribunale che deve sempre ascoltare il minore con più di 12 anni.

Incapaci di intendere e volere

Anche in questo caso si scelgono le regole classiche dell’ordinamento giuridico italiano. Per chi è interdetto decide il tutore. L’inabilitato, invece, decide per sé stesso. Per chi fruisce dell’amministratore di sostegno dipenderà da caso a caso: se il tutore o l’amministratore di sostegno rifiutano le cure ma i medici le ritengono necessarie o adeguate, decide il Tribunale.

Dichiarazioni anticipate di trattamento DAT

Ciascuna persona può stabilire, per il periodo in cui sarà incapace di intendere o volere o non potrà esprimersi, a quali cure e accertamenti sottoporsi, nominando un fiduciario, cioè un soggetto che lo rappresenti nella relazione con il medico e lo sostituisca nell’assunzione delle scelte. I sanitari sono tenuti a rispettare la volontà contenute nella DAT tranne quando siano “palesemente incongrue”, non corrispondano alla situazione clinica del malato, o siano sopraggiunte terapie – non prevedibili al momento di compilazione delle DAT – tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” del malato. In questi casi il medico può decidere di non rispettare le DAT se c’è il consenso del fiduciario. In caso di conflitto tra medico e fiduciario decide il Giudice.

Le DAT hanno sempre la forma scritta, possono essere firmate davanti a un Notaio oppure, più semplicemente, essere consegnate personalmente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza che le annota in un apposito registro. Sulle DAT non si paga alcuna tassa, imposta o tributo.

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