News

Limitazioni per il coronavirus: ecco cosa dice il decreto

In questo articolo

Limitazioni per il coronavirus: ecco le nuove zone arancioni

Il decreto che indica le nuove limitazioni per il Covid-19 istituisce le nuove zone arancioni:

  • Innanzitutto la Regione Lombardia, la più colpita;
  • Stessa situazione in diverse province:
  1. Modena,
  2. Parma,
  3. Piacenza,
  4. Reggio Emilia,
  5. Rimini,
  6. Pesaro e Urbino,
  7. Alessandria,
  8. Asti,
  9. Novara,
  10. Verbano-Cusio-Ossola,
  11. Vercelli,
  12. Padova,
  13. Treviso,
  14. Venezia.

Limitazioni per il coronavirus in questi territori

Divieto assoluto di spostamento per le persone in quarantena

Chi deve rimanere in casa perché sottoposto a quarantena anche preventiva non può assolutamente muoversi dalla propria abitazione.

Gruppo San Donato

Vietati gli spostamenti, se non per esigenze di lavoro e di salute

Bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori e anche all’interno degli stessi territori. La mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute». «È consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza».

Con febbre o infezioni respiratorie si sta a casa

In caso di infezioni respiratorie e febbre superiore a 37.5° è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti.

Scuole e università ancora chiuse

Chiuse tutte le scuole e le università. È possibile però continuare l’attività formativa a distanza. Unica deroga per i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie.

Negozi aperti se garantiscono regola di un metro

Consentite le attività commerciali, ma solo se garantiscono il rispetto della distanza di almeno un metro.

Nei giorni festivi e prefestivi chiusi i centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza.

Bar e ristoranti aperti fino alle 18

Le attività di ristorazione e i bar possono restare aperti dalle 6 alle 18 se garantiscono il rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone.

Eventi sportivi sospesi, chiusi gli impianti di sci 

Sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta. In questi casi le attività si devono svolgere a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive.

Chiusi anche tutti gli impianti di sci che si trovano in queste zone.

Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri sportivi

Chiusi palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali, ad eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sospesa ogni manifestazione o evento di qualsiasi tipo. Chiusi i musei

Chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche. Sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Chiusi i musei e gli istituti culturali.

Sospesi funerali, battesimi e matrimoni. Chiese e luoghi di culto aperti se c’è la distanza giusta

I luoghi di culto possono restare aperti solo se garantiscono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Stop ai concorsi pubblici

Sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile.

Stop agli esami per le patenti di guida

Sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.

I datori di lavoro consentano le ferie 

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari.

Nessun congedo per il personale medico

Sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi. Lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale.

Limitazioni per il coronavirus: le misure per il resto del Paese

Stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura

Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato.

Chiusi pub e discoteche

Sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Bar e ristoranti aperti se garantiscono la distanza 

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Chiusi i musei

Restano chiusi musei e istituti di cultura.

Sospesi tutti i convegni 

Stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. È sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Negozi aperti, ma occorre garantire la distanza

Si raccomanda che tutte le attività commerciali adottino misure per contingentare gli accessi, nel rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro.

Sospesi eventi sportivi, ma sì agli allenamenti degli atleti a porte chiuse

Sospesi competizioni ed eventi sportivi. Consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio. In ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Restano chiuse le scuole, sospesi i viaggi di istruzione

Sospesi tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza. Esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie. Alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico

Ancora sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Vietato agli accompagnatori di pazienti stare in Pronto Soccorso

È vietato agli accompagnatori dei pazienti restare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario.

Nelle strutture a lunga degenza visitatori solo autorizzati

L’accesso di parenti e visitatori a:

  • strutture di ospitalità e lungo degenza,
  • Rsa,
  • hospice,
  • strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non

è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Smart working anche senza accordi individuali

Lo smart working o lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge.

I datori di lavoro consentano le ferie 

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari.

Sospesi funerali, battesimi e matrimoni. Chiese e luoghi di culto aperti se c’è la distanza giusta

I luoghi di culto possono restare aperti solo se garantiscono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

Divieto assoluto di spostamento per le persone in quarantena

Chi deve rimanere in casa perché sottoposto a quarantena anche preventiva non può assolutamente muoversi dalla propria abitazione.

 

 

Mostra di più
Pulsante per tornare all'inizio